Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 29/11/2002

3. Le regioni, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 2, trasmettono al Ministero l'elenco delle domande valutate positivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al com-ma 5 per la concessione del contributo per rilievi geofisici, evidenziando il fabbisogno finanziario previsto.

4. Il Ministero effettua l'istruttoria dei programmi che si svolgono in mare, avvalendosi degli Uffici di cui all'art. 5, comma 2, e calcola i relativi contributi concedibili, in misura non superiore al 40% dei costi ammessi.

5. Nel caso l'importo delle richieste complessive di contributi concedibili superi la disponibilità del fondo nell'anno, il Ministero convoca entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande valutate positivamente una conferenza di servizi con le regioni interessate e formula una proposta di graduatoria dei programmi agevolabili utilizzando i seguenti criteri sequenziali

a) iniziative ordinate in funzione della novità dell'area o del tema di ricerca o degli obiettivi minerari interessati dai rilievi in programma

b) in caso di equipollenza, costituisce criterio preferenziale di selezione delle iniziative, il possesso da parte del soggetto richiedente delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2000, n. 164, quindi l'elaborazione dei rilievi da parte del richiedente anche ai fini della conoscenza degli acquiferi profondi, quindi il possesso di certificazione ambientale conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, implementato da parte del soggetto richiedente ed infine il grado di innovazione delle tecniche di acquisizione e/o di processamento dei dati in relazione alle caratteristiche dell'area ed al tema di ricerca interessato dai rilievi in programma. La graduatoria viene valutata ed approvata in conferenza di servizi con le regioni interessate.

6. Il Ministero, in base a quanto stabilito in conferenza di servizi, tenuto conto della localizzazione dei lavori oggetto delle domande e della entità dei contributi richiesti e valutati ammissibili, procede al calcolo della quota parte della disponibilità di cui al comma 5 da destinare ai contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in area marina e della quota parte della stessa disponibilità da destinare ai contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in terraferma, ripartendo altresì quest'ultima tra le regioni interessate.

7. Il Ministero, entro centottanta giorni dal termine di presentazione delle domande previsto dall'art. 5, dà comunicazione delle risultanze dei calcoli di cui ai commi 5 e 6 alle regioni interessate ed al Ministero dell'economia e delle finanze affinchè provveda all'assegnazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, dei relativi fondi alle regioni interessate per l'erogazione dei contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in terraferma e al Ministero per l'erogazione dei contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in area marina.

8. Le regioni interessate e il Ministero, nell'ambito dei fondi assegnati, stabiliscono l'entità del contributo per ciascuna delle domande di propria competenza ed emanano i provvedimenti di concessione del contributo o

9. Le regioni interessate comunicano al Ministero i propri provvedimenti di concessione del contributo o di rigetto delle domande.

10. Con il Decreto di concessione di cui al comma 8 sono altresì specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, ai tempi e alle modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a suo carico, i preventivi di spesa ammessi, le condizioni ed il piano delle erogazioni, nonchè i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

Art. 7. Contributo per l'accertamento dell'idoneità alla conversione a stoccaggio di giacimenti e all'incremento delle capacità di stoccaggio

1. Le domande di contributo sono inviate in base alle disposizioni dell'art. 5 in quanto applicabili.

2. In prima applicazione del presente Decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio per idrocarburi inviano le domande con riferimento agli studi, analisi e prove di iniezione iniziati negli anni 2000 e 2001 o da iniziare nel 2002.

3. A decorrere dall'anno 2003 le domande di contributo sono inviate dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno per programmi da iniziare nel medesimo anno.

4. La relazione a corredo delle domande di contributo, di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), riguarda in tal caso gli studi, le analisi e le prove di iniezione da eseguire e comprende: quadro geologico, strutturale, stratigrafico e giacimentologico, modalità e tempi di esecuzione, obiettivi programmati. Nella relazione devono altresì essere previste le modalità di esecuzione dei controlli microsismico ed altimetrico.

5. Per l'istruttoria delle domande e per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, considerando che per la formulazione della graduatoria dei programmi agevolabili la conferenza di servizi utilizza i seguenti criteri sequenziali

a) iniziative ordinate in funzione della capacità potenziale di stoccaggio in relazione al GOIP del serbatoio interessato dal programma o al suo incremento

b) in caso di equipollenza, le iniziative sono ordinate in funzione della localizzazione favorevole del serbatoio interessato dal programma in relazione ai centri di consumo e quindi della prevalenza nel programma dell'ammontare delle spese per le attività individuate con a), b), d) nella lettera A), punto 2 dell'allegato 1 al presente Decreto rispetto alle attività individuate con la restante lettera c).

6. Copia del Decreto di concessione è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 8. Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione dei contributi è effettuata dal soggetto gestore, che può concedere, su richiesta del beneficiario ed all'avvio dell'iniziativa, un'anticipazione del contributo concesso. Il relativo saldo è effettuato successivamente all'accertamento di spesa dell'intervento di cui all'art. 9, comma 1. Per i programmi di competenza del Ministero l'anticipazione non può essere superiore al 30% del contributo concesso.

2. Per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo spettante, il richiedente presenta specifica domanda e dichiarazione, come da allegato 4, in cui attesta la data di avvenuto inizio dei lavori ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. A tale documentazione è allegata apposita fidejussione o polizza assicurativa per l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore del soggetto gestore esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.

3. Ai fini dell'erogazione a saldo, il beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro novanta giorni dalla data di completamento del programma, apposita domanda con allegate la rendicontazione delle spese sostenute a firma del legale rappresentante come da dichiarazione di cui all'allegato 4 e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento.

Art. 9. Accertamenti e revoche

1. Il soggetto gestore dispone, ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma. A tal fine le regioni possono avvalersi degli uffici di cui all'art. 5, comma 2. Per gli accertamenti sui programmi di sua competenza il Ministero nomina una commissione di almeno due componenti di cui uno appartenente all'UNMIG.

2. Scopo dei controlli di cui al comma 1 è l'accertamento dell'esecuzione del programma e dell'ammissibilità e congruità dei relativi costi sostenuti, nell'ambito di quelli riconosciuti, nonchè dell'ammissibilità di eventuali variazioni dei programmi ammessi a contributo effettuate in base a motivate scelte tecniche, senza mutare gli obiettivi dei programmi approvati. Il funzionamento delle commissioni nominate dal Ministero è regolato dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 maggio 2001.

4. Ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il soggetto gestore dispone la revoca dei benefici concessi in caso di

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, ai sensi dell'art. 75 e per gli effetti dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 4 per la realizzazione del programma

c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 8, comma 3

d) mancata o parziale realizzazione del programma

e) mancata restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione e non dovuto.

5. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 4, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e restituisce in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. Roma, 29 novembre 2002 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 181 Allegato 1 Riepilogo delle spese del programma

A) Le spese esposte nel programma sono classificate, secondo il tipo di intervento, per voci di attività secondo il seguente prospetto:

1. Rilievi geofisici. Euro

a) esecuzione delle indagini

b) opere e altri lavori necessari alla esecuzione delle indagini

c) elaborazione dei dati geofisici Totale . . .

2. Accertamento capacità di stoccaggio.

a) esecuzione di rilievi sismici di dettaglio e relative elaborazioni Euro

b) acquisizione di dati di pozzo, diretti ed indiretti

c) realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento

d) interventi su pozzi finalizzati alla esecuzione di prove di iniezione Totale . . .

B) Le stesse spese sono altresì classificate per voci di spesa secondo il seguente prospetto: Euro B1 - Prestazione di terzi per servizi B2 - Prestazione di terzi per lavori/forniture B3 - Commesse interne di lavorazione Totale . . . Prestazioni di terzi (B1 e B2) - Le consulenze e/o le commesse a terzi sono attribuite attraverso lettere di incarico o contratti. I relativi costi sono documentati mediante fattura e sono calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di IVA. Attività (LM/Euro) Direzione tecnica Personale operativo Quote d'uso Materiali Totale Voce a) Voce b) Voce c) Voce d) (1) Elementi per valutare le singole voci relative al punto B3. Commesse interne - Si intendono per commesse interne tutte ed esclusivamente le prestazioni effettuate da personale e/o da reparti dell'azienda. Dette prestazioni sono comunque essere documentate con l'emissione di appositi ordini scritti e numerari e/o attraverso l'apertura di apposite commesse, anche numerate. I costi delle varie voci di spesa sono determinati con i criteri esposti ai punti seguenti della presente nota. Spese di direzione tecnica - Riguardano le sole spese per la funzionalità organizzativa delle attività. Sono da suddividere, qualora ricorrano le condizioni, in costi sopportati nel luogo ove si svolge la ricerca e costi sopportati in altre sedi. In quest'ultimo caso, è fornita, per ciascuna spesa, la giustificazione della percentuale adottata per definire i costi da attribuire al programma. Costo del personale operativo - È determinato in base alle ore lavorative effettivamente prestate e valutate al costo industriale. Attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti - In questa voce sono incluse attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti acquistati da terzi per la realizzazione del programma di ricerca. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo sono i seguenti:

 

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